Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11840 del 6 novembre 1991

(2 massime)

(massima n. 1)

La vendita di cosa futura, pur non comportando il passaggio della proprietà della cosa al compratore simultaneamente per effetto della semplice manifestazione del consenso, non costituisce un negozio a formazione progressiva suscettibile soltanto di effetti meramente preliminari, aventi per contenuto quello di porre in essere un successivo negozio, ma configura un'ipotesi di contratto definitivo di vendita obbligatoria, di per sé idoneo e sufficiente a produrre l'effetto traslativo della proprietà al momento in cui la cosa verrà ad esistenza a norma dell'art. 1472 c.c. Da ciò consegue che il contratto definitivo di vendita di immobile futuro deve a norma dell'art. 1350 c.c. rivestire ad substantiam la forma scritta e che alla stessa forma è assoggettato l'accordo risolutorio del contratto predetto, giacché le esigenze che sono a fondamento della prescrizione della forma scritta con riguardo ad un determinato contratto sussistano anche per l'accordo risolutorio di esso.

(massima n. 2)

Nel caso in cui l'attore, dopo aver domandato con l'atto introduttivo del giudizio una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. sulla base di un contratto da lui qualificato come preliminare di vendita immobiliare, formuli nelle conclusioni definitive di primo grado la richiesta di una pronuncia dichiarativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà del medesimo immobile oggetto del contratto, qualificato come contratto definitivo di compravendita, è configurabile non una mutatio, ma una semplice emendatio libelli, poiché il thema decidendum resta circoscritto all'accertamento dell'esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento della proprietà, restando così identico nella sostanza il bene effettivamente chiesto e identica la causa petendi costituita dal contratto, del quale viene prospettata, rispetto alla domanda originaria, soltanto una diversa qualificazione giuridica. Tale emendatio, consentita dall'art. 184 c.p.c. fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, non trova ostacolo nel fatto che il convenuto sia rimasto contumace e che non gli sia stata notificata l'avvenuta modificazione della domanda, giacché l'art. 292 c.p.c. prescrive che al contumace debbano essere notificate con una apposita comparsa le domande nuove e non anche quelle che costituiscono la semplice precisazione o modificazione, consentita ex art. 184, delle domande originariamente proposte e debitamente notificate.

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