Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15723 del 18 luglio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del "neminem laedere", l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso ogni responsabilitą dell'ANAS, in relazione ad un sinistro stradale mortale occorso ad un soggetto il quale, mentre era alla guida della sua auto, era uscito di strada, rovinando nella sottostante scarpata, sul presupposto che l'incidente fosse stato determinato non dalla mancata apposizione del guard-rail sul tratto di strada rettilineo, ma dalla condotta anomala ed imprevedibile del conducente).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.