Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15062 del 7 luglio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della verifica della tempestività della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione, l'opponente non può limitarsi ad allegare la data nel quale si è perfezionata la comunicazione dell'ordinanza opposta, essendo tenuto, a fronte di un'eccezione ancorché generica di tardività, a fornire la prova del ricevimento della notificazione dell'atto che intenda impugnare nel "dies a quo" allegato, salvo che la dimostrazione della tempestività non emerga documentalmente dagli atti del procedimento.

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