Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13604 del 21 giugno 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione sulla vita, non può ritenersi reticente, per i fini di cui all'art. 1892 c.c., la condotta dell'assicurato che al momento della stipula del contratto sottaccia all'assicuratore l'esistenza di sintomi ritenuti dai medici, in quel momento, ambigui, aspecifici e comunque non allarmanti, a nulla rilevando che in prosieguo di tempo emerga che quei sintomi erano provocati da una grave malattia, non accertabile al momento della stipula del contratto se non attraverso specifici e particolari esami.

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