Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13367 del 17 giugno 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali ed in base all'art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo risultante dopo la modifica apportata dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326) - secondo il quale "L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente" - l'onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e l'adempimento di tale onere esplica efficacia anche nelle fasi successive, valendo, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.