Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2 del 2 gennaio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi degli arti. 1350 e 2725 c.c., la forma scritta, imposta ad substantiam per il trasferimento di beni immobili, costituisce un elemento essenziale del contratto, nel senso che ha natura costitutiva, cosicché la prova dell'esistenza e del contenuto di una vendita di un bene immobile può essere data solo con l'acquisizione, al processo, dell'atto scritto, non essendo consentite né la prova testimoniale, né la confessione.

(massima n. 2)

Premesso che il libro dei soci, nelle società di capitali, ha la funzione di documentare il contenuto e le vicende della "partecipazione sociale", le iscrizioni in esso contenute, in quanto prive di ogni effetto dispositivo, debbono essere rettificate ove si accerti la non rispondenza alla realtà dei dati e delle situazioni iscritte. (Applicazione fatta al caso in cui la prtecipazione di un socio al capitale sociale era stata iscritta per un valore nominale superiore al reale valore del capitale sottoscritto).

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