Cassazione civile Sez. I sentenza n. 24620 del 3 dicembre 2010

(3 massime)

(massima n. 1)

Il marchio collettivo tutela uno specifico prodotto, non l'attività produttiva di una determinata impresa, con la conseguenza che la tutela da esso apprestata non si estende, oltre ai prodotti specificamente contraddistinti, anche ai prodotti affini, i quali, in quanto riconducibili all'attività di impresa, rientrano solo nell'ambito di protezione del marchio individuale, ai sensi dell'art. 1 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 ("ratione temporis" applicabile). Ne consegue che se il marchio collettivo sia costituito da un nome geografico, qualsiasi altro prodotto, sia esso, o no, simile a quello tutelato dal marchio collettivo, può avvalersi di detta denominazione, purché se ne faccia uso corretto, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, del r.d. menzionato.

(massima n. 2)

L'utilizzo dei nomi di dominio "Sudtirol.com" e "AltoAdige.com" non costituisce violazione della denominazione ufficiale della Provincia di Bolzano, in quanto il nucleo essenziale di questa, come si trae dall'art. 116 Cost. e dallo Statuto di Autonomia del 1972, è costituito dalle parole "Provincia di Bolzano" o "Provincia Autonoma di Bolzano", da accompagnarsi con la omologa traduzione ufficiale in tedesco ("Provinz Bozen" o "Autonome Provinz Bozen") e non da quelle "Sudtirol-Alto Adige", che sono semplici nomi geografici privi di capacità distintiva; mentre resta inapplicabile l'art. 7 cod. civ., dal momento che esiste la norma speciale dell'art. 21 r.d. 21 giugno 1942, n. 929. che tutela i segni distintivi nell'ambito del diritto commerciale. (Rigetta, App. Bolzano, 04/05/2005)

(massima n. 3)

Il marchio complesso è costituito da una composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all'elemento costituente il c.d. cuore del marchio; esso si distingue dal marchio d'insieme, in cui manca l'elemento caratterizzante e tutti i vari elementi sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, dal loro "insieme". Ne deriva che, mentre nel marchio complesso ogni singolo segno è tutelabile autonomamente come marchio, in quello d'insieme i singoli segni non sono autonomamente tutelabili come privative. r.d. menzionato. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di secondo grado, che aveva correttamente ritenuto marchio d'insieme quello figurativo, contenente uno sfondo costituito da una stilizzazione di montagne con le denominazioni "Sudtirol" e "Alto Adige" racchiuse in un cerchio). (Rigetta, App. Bolzano, 04/05/2005).

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