Cassazione civile Sez. III sentenza n. 23914 del 25 novembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rapporto di pregiudizialitą-dipendenza che, a norma dell'art. 295 c.p.c., legittima la sospensione del processo, va apprezzato in modo oggettivo, e, quindi, con riferimento ad entrambi gli esiti possibili del giudizio pregiudicante. Esso, pertanto, sussiste fra un giudizio di rilascio di un immobile - goduto secondo l'attore in comodato precario dal convenuto - nel quale quest'ultimo abbia eccepito il suo diritto di permanere nel godimento in virtł della pattuizione intervenuta in una donazione remuneratoria stipulata con l'attore, e il giudizio in cui il convenuto abbia chiesto l'accertamento della simulazione del contratto di donazione remuneratoria in forza del quale egli ha trasferito al comodante altro immobile (nella specie in asserita remunerazione del precario) e nel contempo sia stata pattuita la protrazione del comodato invocato nell'altro giudizio. L'accertamento positivo o negativo della simulazione, infatti, determinando l'accertamento della validitą o meno anche della clausola relativa alla protrazione del comodato, pregiudica l'eccezione prospettata nel giudizio di rilascio "iure commodati".

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