Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18376 del 6 agosto 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella controversia tra il concedente, che domanda il rilascio del fondo rustico per morte dell'affittuario, e gli eredi di quest'ultimo, non sono litisconsorti necessari tutti gli eredi dell'affittuario defunto, ma solo quelli astrattamente in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per invocare la prosecuzione del rapporto. Ne consegue che coloro, tra gli eredi dell'affittuario deceduto, privi della qualitą di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale all'epoca della morte del proprio dante causa, non possono dolersi di essere stati pretermessi dal giudizio di accertamento dell'avvenuta risoluzione dell'affitto.

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