Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1569 del 26 gennaio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro, il rinvio della causa per la lettura del dispositivo ad udienza successiva a quella della discussione non č causa di nullitā della decisione o del procedimento in quanto non comporta la violazione del diritto di difesa, non ledendo alcun interesse sostanziale delle parti, che hanno facoltā, se vogliono essere presenti, di proseguire la discussione e di prendere immediatamente conoscenza del dispositivo. (Principio affermato con riguardo a fattispecie anteriore alla modifica dell'art. 429, primo comma c.p.c. introdotta dall'art. 53 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008).

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