Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13435 del 1 giugno 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La necessità, o meno, di integrazione del contraddittorio va desunta dal contenuto della domanda proposta dall'attore e non può farsi dipendere dalla soluzione di merito che il giudice ritenga di dover dare alla controversia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in controversia risarcitoria per danno derivante dalla circolazione stradale, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti dell'effettivo proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, individuato come tale soltanto all'esito del giudizio di primo grado, escludendo che siffatta citazione potesse ammettersi a titolo di integrazione del contraddittorio in sede di gravame, giacché, in primo grado, lo stesso attore aveva evocato in giudizio, proprio in qualità di proprietario e conducente del medesimo veicolo, altro soggetto).

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