Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10599 del 30 aprile 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione immobiliare, la contestazione afferente all'inesistenza del credito astrattamente vantato dall'interveniente non č riconducibile nell'ambito delle doglianze formali inerenti al titolo giustificativo del credito e, pertanto, non configura un motivo di opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che non č soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c..

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