Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7353 del 26 marzo 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei procedimenti di locazione, che a norma dell'articolo 46 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e poi dell'articolo 447-bis cod. proc. civ., debbono essere trattati con il rito del lavoro, poiché il giudice può in ogni udienza ritenere conclusa l'attività istruttoria e decidere la causa, la comunicazione dei provvedimenti di rinvio dell'udienza mediante bandi o avvisi non personalizzati ai singoli difensori - nella specie tramite affissione sulla porta della sala di udienza -, non può dirsi rispettosa dell'esigenza della presenza delle parti e della conoscenza tempestiva dei rinvii da parte delle stesse. La lesione del contraddittorio e delle possibilità di difesa in tal modo realizzate comporta la nullità della sentenza di primo grado, rilevabile dal giudice di appello con apposita pronuncia.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.