Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19229 del 4 settembre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata liquidazione, nella sentenza, degli onorari di avvocato costituisce un errore materiale che può essere corretto con il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e seguenti c.p.c., in quanto l'omissione riscontrata riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi. (Nella specie, il giudice aveva liquidato le spese e i diritti di procuratore, omettendo gli onorari, dopo aver affermato in motivazione che le spese dovevano seguire la soccombenza).

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