Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16722 del 17 luglio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Essendo sufficiente, per l'esperimento dell'azione revocatoria, l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, il giudizio promosso con tale azione non č soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. nel caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito, in quanto la definizione di questa seconda controversia non costituisce l'indispensabile precedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria.

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