Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11320 del 15 maggio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Pur essendo la procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. applicabile, benché non richiamata, al processo di esecuzione, l'intervenuta correzione con ordinanza del giudice dell'esecuzione, in materia di espropriazione immobiliare, dell'errore materiale (rilevabile "ictu oculi") relativo al prezzo riportato nella precedente ordinanza di aggiudicazione provvisoria non comporta la riapertura del termine utile per la proposizione di una nuova offerta di aumento ai sensi dell'art. 584 c.p.c., non essendo configurabile nel nostro ordinamento, in mancanza di un'esplicita norma al riguardo, la facoltą, per il giudice, di disporre la riapertura del termine in questione, avente natura perentoria.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.