Cassazione civile Sez. III sentenza n. 25014 del 10 ottobre 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione contro gli infortuni comprensiva dell'evento morte, quando il pagamento dell'indennizzo al beneficiario presupponga l'accertamento di fatti (nella specie, le cause della morte ) giā all'esame del giudice penale, č facoltā delle parti procrastinare consensualmente l'esigibilitā del diritto all'indennizzo sino alla definizione del processo penale, con la conseguenza che prima di tale momento non decorre la prescrizione del suddetto diritto.

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