Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10677 del 24 aprile 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Se il conduttore di un immobile adibito ad uso non abitativo recede anticipatamente ed ingiustificatamente dal contratto, il locatore per pretendere il risarcimento del danno rappresentato dalla mancata percezione del canone cui avrebbe avuto diritto sino alla scadenza naturale del rapporto deve preliminarmente domandare la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento. Ove per contro il locatore si dolga del mancato pagamento di canoni gią scaduti, ma non chieda accertarsi la risoluzione del contratto, l'unico danno di cui potrą pretendere il risarcimento sarą quello conseguente al ritardato pagamento del canone.

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