Cassazione civile Sez. III sentenza n. 837 del 16 gennaio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

L'autonomia di ciascuna fase del processo esecutivo, rispetto a quella che precede, comporta che le situazioni invalidanti che si producano in una determinata fase, comprese quelle costituenti nullità insanabili, sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo – mediante opposizione agli atti esecutivi anche oltre il termine dei cinque giorni previsti a pena di decadenza, o d'ufficio dal giudice dell'esecuzione – solo in quanto impediscano che il processo consegua il suo fine naturale, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre, quando non siano di per sé preclusive del raggiungimento dello scopo del processo, vanno eccepite con l'opposizione ex articolo 617 c.p.c. da proporre nel relativo termine di decadenza dei cinque giorni decorrente dalla conoscenza legale da parte dell'interessato dell'irregolarità. (Nella fattispecie, è stata ritenuta la non idoneità del vizio del mandato, consistente nella mancata specificazione dei poteri di rappresentanza legale della società in capo ai due firmatari, a impedire il raggiungimento dello scopo del processo esecutivo, consistente nella espropriazione e vendita del bene pignorato, ed è stato identificato il momento di decorrenza del termine di cinque giorni, previsto dall'articolo 617 secondo comma c.p.c., con la data dell'intervento del creditore cui si riferiva il vizio del mandato).

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