Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 18090 del 27 agosto 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. Tuttavia, la predetta insanabilità deve escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione. (Nel caso di specie, la sentenza di appello aveva corretto il dispositivo della sentenza di primo grado nella parte in cui riconosceva dal 1° gennaio 1981 il diritto alla promozione del ricorrente, dipendente di impresa bancaria, affermando che l'indicata decorrenza era frutto di mero errore materiale e non di contrasto con la motivazione che riportava la decorrenza dall'1 agosto 1986, così divergendo solo quantitativamente dal dispositivo e poggiando sulle fondate critiche mosse dalla banca convenuta alla consulenza tecnica d'ufficio che aveva fatto errato riferimento, per calcolare le dovute differenze retributive, alla data del gennaio 1981; la S.C., in accoglimento del motivo di ricorso incidentale che denunciava la formazione del giudicato interno sullo specifico punto della decorrenza del diritto alla promozione come indicata dal dispositivo della sentenza di primo grado, ha cassato la sentenza della corte territoriale in quanto affetta da error in procedendo avendo modificato il dispositivo della decisione appellata mediante correzione di errore materiale in realtà insussistente, giacché assenti elementi oggettivi di divergenza del dispositivo dalla realtà processuale, rispetto alla quale si era invece formata una diversa valutazione, così da determinarsi un vero e proprio contrasto tra motivazione e dispositivo non censurato in sede di gravame e dovendo perciò prevalere il dispositivo).

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