Cassazione civile Sez. II sentenza n. 17581 del 9 agosto 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari può essere dedotto per la prima volta anche nel giudizio di cassazione, alla duplice condizione che gli elementi posti a fondamento emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito (poiché nel giudizio di cassazione sono vietati lo svolgimento di ulteriori attività e l'acquisizione di nuove prove) e che sulla questione non si sia formato il giudicato (la S.C. ha affermato il principio – in un giudizio avente ad oggetto, tra l'altro, la pretesa inesistenza di una servitù a favore di un fondo sul quale era costituito un diritto di usufrutto – in relazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'usufruttuario, poiché dagli atti del giudizio non risultavano né la prova dell'esistenza del diritto in questione né quella dell'esistenza in vita dell'usufruttuario, considerato che tale diritto si estingue con la morte del titolare la Suprema Corte ha anche escluso l'ammissibilità ai sensi dell'art. 372 c.p.c. della documentazione con cui il ricorrente avrebbe voluto dare detta prova).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.