Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14517 del 21 giugno 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto interruttivo della prescrizione richiesto dall'art. 2943 c.c. comma terzo non deve essere necessariamente identificato con le costituzioni in mora e con i criteri che individuano quest'ultima, sicché ha efficacia interruttiva della prescrizione la dichiarazione del creditore resa in giudizio di voler insistere nella propria pretesa creditoria, anche se tale dichiarazione è resa nei confronti del difensore del debitore e non verso questo personalmente, ed anche se la dichiarazione che risulti dalla verbalizzazione ufficiale del processo non abbia forma scritta.

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