Cassazione civile Sez. III sentenza n. 726 del 16 gennaio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

I mezzi di interruzione della prescrizione sono solo quelli tipici previsti dalla legge, i quali esauriscono la possibilitą di evitare la estinzione del diritto di credito: la domanda giudiziale, l'atto di costituzione in mora e il riconoscimento del diritto da parte del debitore. Ne consegue che non puņ ritenersi idoneo «qualsiasi atto del processo » genericamente inteso, e cosģ la comparsa conclusionale (in cui sia tardivamente manifestata la pretesa del creditore ) o, in particolare, l'atto di riassunzione del processo.

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