Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4794 del 6 marzo 2006

(4 massime)

(massima n. 1)

La nullità della notificazione della citazione è sanata, in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto, soltanto con la costituzione in giudizio della parte destinataria dell'atto medesimo, non essendo a tal fine idonea la dimostrazione che la stessa aveva avuto conoscenza extraprocessuale dell'atto in persona priva dei poteri rappresentativi.

(massima n. 2)

L'acquiescenza tacita prevista dall'art. 329 c.p.c. è configurabile quando l'interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e dai quali, perciò, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione. Pertanto, non può essere considerata acquiescenza tacita – rispetto alla sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. – la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, che, se proposto, non può essere conseguentemente dichiarato inammissibile. Peraltro, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall'art. 353, terzo comma, c.p.c. quando la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, non rendendo irrituale la riassunzione che sia avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell'art. 48 c.p.c., che, nell'ambito del sistema e con efficacia di principio generale, regola il coordinamento tra il giudizio riassunto dinanzi al diverso giudice e il giudizio di impugnazione della sentenza, che abbia disposto la relativa translatio iudicii.

(massima n. 3)

Qualora esista un rapporto di dipendenza tra due o più cause, o per la natura propria della situazione giuridica controversa o per effetto delle domande proposte congiuntamente, di modo che la decisione dell'una funge da presupposto logico della decisione dell'altra, si rende necessaria, per evitare la possibilità di giudicati contrastanti sul medesimo oggetto nei confronti di quei soggetti che siano stati parti in causa nello stesso giudizio in primo grado, la prosecuzione unitaria delle cause in simultaneo processo, sicché il litisconsorzio necessario processuale, in ipotesi di rimessione al giudice di primo grado disposta dal giudice di appello per la nullità della notificazione della citazione riguardante una delle cause dipendenti, comporta l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 354 c.p.c. per entrambe le cause. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha rigettato il relativo motivo e confermato la sentenza impugnata con la quale era stata disposta la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. relativamente a due contestuali domande di risarcimento danni intentate congiuntamente nei confronti dell'ENEL e di un'Amministrazione provinciale, sul presupposto della qualità di litisconsorti necessari processuali dei medesimi convenuti in relazione alla loro rispettive posizioni inscindibili, poiché per entrambe le domande occorreva accertare la medesima situazione di fatto relativa alla presenza o meno, sulla strada e sul cantiere, di idonea segnalazione dei lavori in corso).

(massima n. 4)

La nullità del giudizio per la irregolare vocatio in ius nei confronti di alcune delle parti non comporta – in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, laddove l'attore può agire separatamente nei confronti dei diversi convenuti – la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi, di natura tassativa, di cui all'art. 354 c.p.c., mentre, laddove si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, la rimessione al primo giudice deve investire l'intero giudizio, che deve necessariamente proseguire in modo unitario.

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