Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3881 del 22 febbraio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

La sentenza della Corte di cassazione che dispone il rinvio vincola il giudice di rinvio non solo ai principi di diritto affermati, ma anche con riferimento ai relativi presupposti di fatto, da ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nelle pregresse fasi di merito. Conseguentemente, dall'applicazione del principio generale dell'«intangibilitą» del decisum statuito in sede di legittimitą deriva che il sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento e dell'osservanza dei relativi limiti.

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