Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3655 del 20 febbraio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'espropriazione forzata presso terzi, l'eccezione che il credito verso il terzo non č assoggettabile ad esecuzione forzata costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi e non di opposizione all'esecuzione, trattandosi di contestazione attinente non al diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma alla procedibilitą di questa, ed alla stessa qualificazione occorre pervenire quando l'eccezione riguardi il fatto che la dichiarazione resa dal terzo sia inficiata da errori, o che la somma da assegnare non sia stata determinata correttamente. Tali principi valgono anche quando il debitore (come nella fattispecie) sia un ente locale che si sia avvalso del potere di destinare a finalitą specifiche le somme di sua competenza nei limiti indicati dall'art. 113 del D.L.vo n. 77 del 1995 (modificato dall'art. 39 del D.L.vo n. 336 del 1996 e riprodotto nell'art. 159, secondo comma, del D.L.vo n. 267 del 2000), con la conseguenza che le contestazioni con le quali, sotto profili diversi, l'ente locale fa valere ragioni concernenti il rispetto delle procedure di imposizione del vincolo di indisponibilitą sulle predette somme, comportante l'impignorabilitą delle stesse ad opera di terzi creditori, configurano motivi di opposizione agli atti esecutivi.

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