Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 23882 del 9 novembre 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro, il rigoroso sistema delle preclusioni che regola in egual modo sia l'ammissione delle prove costituite che di quelle costituende trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della «veritą materiale» cui č doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse. (Nella specie, in applicazione del principio soprariportato, la S.C. ha ritenuto legittimo l'operato del giudice d'appello, che aveva acquisito agli atti la documentazione degli uffici postali necessaria al fine di accertare la veridicitą delle deduzioni del lavoratore circa la tempestivitą dell'impugnativa del licenziamento, in replica all'eccepita decadenza per intempestivitą dell'atto di impugnazione).

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