Cassazione civile Sez. II sentenza n. 23621 del 6 novembre 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

La declaratoria di nullitą della sentenza non č prevista tra le pronunzie tipiche finali della Corte di cassazione; tuttavia, la richiesta impropria di declaratoria di nullitą, nel caso in cui essa segua all'esposizione di motivi comunque rientranti fra quelli di cui all'articolo 360 c.p.c., non rende inammissibile il ricorso per cassazione, atteso che l'esposizione dei motivi soddisfa comunque la prescrizione di cui all'articolo 366, primo comma, n. 4 dello stesso codice.

(massima n. 2)

Il produttore di rifiuti avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della partenza, nel formulario di accompagnamento, la quantitą (espressa in peso o misura) degli stessi, dovendosi escludere che la quantitą possa essere indicata alternativamente alla partenza o all'arrivo poiché il combinato disposto [dell'art. 12/3 e dell'art. 15/1, lett. b), D.Lgs. 22/1997 e della normativa regolamentare n.d.r.] implica la doppia misurazione alla partenza e all'arrivo (anche richiamandosi alla circolare ministeriale del 4 agosto 1998)" e anche la misurazione del peso a destino conferma e implica questa doppia misurazione.

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