Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2277 del 2 febbraio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola di un contratto di assicurazione, con la quale le parti conferiscono ad una o pił persone il potere di effettuare una perizia contrattuale con accertamento sostitutivo della loro volontą e per esse vincolante, non ha carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario, per cui non rientra fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c.

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