Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13270 del 5 ottobre 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di locazione di immobili per uso abitativo, l'obbligazione che incombe sul locatore di intervenire e provvedere tempestivamente alle riparazioni necessarie per mantenere l'immobile nelle condizioni di servire all'uso convenuto non sussiste per i vizi dei quali il conduttore abbia dichiarato di essere a conoscenza, accettando la cosa nelle condizioni in cui essa si trovava, salvo che il locatore non abbia assunto uno specifico impegno in tal senso, impegno del quale occorre che sia fornita la prova.

(massima n. 2)

La mancanza dei requisiti di abitabilitą previsti dalla legge non determina la nullitą del contratto di locazione di un immobile per uso abitativo per impossibilitą dell'oggetto, se non ne impedisca concretamente in modo assoluto il godimento, sia pure con difficoltą e disagi per il conduttore.

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