Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15268 del 4 luglio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esecuzione per consegna o rilascio ha inizio soltanto con l'accesso dell'ufficiale giudiziario nel luogo in cui debbono compiersi gli atti esecutivi e, pertanto, segna il dies a quo del termine di cinque giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione diretta a dedurre il difetto di notifica del titolo esecutivo e del precetto o a contestarne la validitā. Tuttavia, a tal fine, non rileva il momento in cui č compiuto l'atto, ma quello in cui l'esecutato, che nel caso di persona giuridica č il rappresentante per legge, ne ha avuto conoscenza legale e non anche di fatto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale andava escluso che, ai fini della legale conoscenza, fosse sufficiente la presenza di un semplice dipendente in occasione dell'accesso dell'ufficiale giudiziario).

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