Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12806 del 29 maggio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di notificazione, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., la persona alla quale ha consegnato copia dell'atto, indentificandola con le sue generalità, nonchè il rapporto della stessa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, qualora, manchi l'indicazione delle genaralità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell'art. 160 c.p.c. per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario «a mani della madre Anna così qualificatasi capace e convivente stante la sua precaria assenza» consentisse la identificabilità del consegnatario e, quindi, la certezza del destinatario dell'atto stesso).

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