Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10111 del 2 maggio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione opera al fine di far ritenere ammessi, e quindi pacifici, i fatti posti a fondamento della pretesa di controparte allorquando essa abbia ad oggetto dati fattuali e non espressioni qualificatorie o definitorie, che nella variegata realtą produttiva ed aziendale possono tradursi in eterogenee e composite esternalizzazioni, suscettibili di diversa valutazione. (Principio applicato in controversia concernente il rispetto, da parte del datore di lavoro, dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, nella quale il datore aveva rivendicato la legittimitą della sua condotta per aver applicato, nella scelta dei lavoratori, il criterio della professionalitą, non contestato dalla controparte. La S.C., confermando la decisione di merito, ha ritenuto che l'aver rivendicato il lavoratore, a tutela della sua posizione lavorativa, una maggiore anzianitą rispetto ai suoi colleghi non significava di certo una non contestazione del criterio che la societą sosteneva di aver seguito, sul presupposto che il protrarsi dell'esercizio dell'attivitą lavorativa si accompagnasse di solito a maggiore esperienza e capacitą, e quindi ad una pił accentuata professionalitą).

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