Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9899 del 11 maggio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Non configura una nuova eccezione ma un'ulteriore difesa, come tale esclusa dal divieto di cui all'art. 437 c.p.c., la deduzione in appello da parte del datore di lavoro – nell'ambito di una controversia relativa alla legittimitą dell'apposizione del termine nel contratto di lavoro – della legittimitą del contratto sulla base dell'art. 1, lett. c), della legge n. 230 del 1962, laddove in primo grado lo stesso datore aveva invocato l'art. 23 della legge n. 56 del 1987, atteso che la disciplina del contratto a termine delineata dalle due suddette leggi costituisce un sistema unico, in cui la disciplina dettata dalla seconda opera sul medesimo piano di quella generale dettata dalla prima legge.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.