Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5140 del 9 marzo 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di qualifiche dei prestatori di lavoro e di concorsi interni, la violazione delle regole della correttezza (art. 1175 c.c.) e della buona fede (art. 1375 c.c.) si configura solo nell'ipotesi che vengano lesi diritti soggettivi gią riconosciuti in base a norme di legge, riguardando le modalitą di adempimento degli obblighi a tali diritti correlati. Le stesse regole non valgono, invece, a configurare obblighi aggiuntivi che non trovino ex art. 1173 c.c. la loro fonte nel contratto, nel fatto illecito o in ogni altro atto o fatto idoneo a produrlo in conformitą dell'ordinamento giuridico. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata che, con adeguata motivazione priva di vizi logici, aveva ritenuto che il comportamento aziendale, nella operazione di non facile espletamento concorsuale, dell'adeguamento della fascia dirigenziale a seguito di consistente modifica dell'intera struttura imprenditoriale per effetto della trasformazione dell'Ente Poste in societą per azioni, fosse stato del tutto rispettoso degli impegni assunti in sede contrattuale e del tutto legittimo, in quanto espressione della insindacabile discrezionalitą e della necessaria autonomia connaturata all'esercizio dell'attivitą di impresa).

(massima n. 2)

Nell'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, il criterio logico - sistematico di cui all'art. 1363 cod. civ. assume un particolare rilievo (ben pił accentuato rispetto a quanto accade per i restanti contratti di diritto comune) in ragione delle particolari caratteristiche connotanti la contrattazione collettiva, anche se il criterio letterale di cui all'art. 1362 cod. civ. costituisce sempre il punto di partenza per una corretta interpretazione di ogni clausola contrattuale. Peraltro, in relazione alle procedure concorsuali per l'assunzione o la promozione del personale, rimane sottratta a qualsiasi controllo del giudice e lasciata al potere discrezionale del datore di lavoro la regolamentazione delle specifiche e concrete modalitą di espletamento del concorso, con i limiti costituiti dal rispetto dei canoni di comportamento secondo correttezza e buona fede, e sempre che le determinazioni dell'imprenditore rispondano a criteri di adeguatezza e ragionevolezza. L'esercizio dei poteri datoriali non risulta pertanto legittimo se le singole prove concorsuali risultino prive di capacitą di determinare una adeguata, obiettiva e razionale selezione dei candidati, o si svolgano con modalitą diverse da quelle pubblicizzate o portate a conoscenza dei candidati con il bando di concorso, o siano valutate con criteri che finiscano per agevolare alcuni candidati a discapito di altri.

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