Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 21592 del 8 novembre 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

La natura di procedimento incidentale del regolamento di giurisdizione rispetto al procedimento (principale) in seno al quale l'istanza č stata proposta, comporta che il litisconsorzio necessario cosiddetto processuale si configuri relativamente a tutte le parti, costituite e non, del procedimento principale, mentre resta escluso il controllo di integritā del contraddittorio rispetto a quest'ultimo, non potendo essere diverse le parti del processo incidentale. Infatti, la statuizione sulla giurisdizione, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., identifica il giudice che deve conoscere del rapporto controverso, senza alcun pregiudizio, oltre che per il merito, anche per la problematica attinente all'ammissibilitā ed alla proponibilitā della domanda, nella quale č incluso il quesito dell'eventuale esigenza di integrazione del contraddittorio.

(massima n. 2)

L'art. 63, nel momento in cui affida al giudice ordinario la giurisdizione sui rapporti di lavoro privatizzati, non stabilisce un'opzione, ma la regola applicabile, con la conseguenza che ove i privati subiscano una lesione per effetto degli atti gestionali e ove per rimediare a questa lesione la disapplicazione basti, il privato č tenuto ad agire davanti al giudice ordinario.

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