Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18356 del 16 settembre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riferimento al gravame esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale, l'individuazione deve essere fatta sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, con la conseguenza che, nel caso di opposizione di terzo all'esecuzione, ai fini dell'impugnazione non si applica la sospensione dei termini processuali in periodo feriale.

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