Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12326 del 10 giugno 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

L'interesse ad agire costituisce condizione dell'azione anche per l'opposizione agli atti esecutivi e sussiste solo quando č astrattamente configurabile per l'opponente un'utilitā dipendente dall'accertamento della nullitā dell'atto. (Nella specie, l'opponente aveva eccepito la nullitā di un primo pignoramento, mentre l'assegnazione delle somme al creditore — oggetto della opposizione — era avvenuta nell'ambito di processo esecutivo instaurato con un secondo pignoramento).

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