Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10290 del 17 maggio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche nel rito del lavoro, il giudizio di appello ha per oggetto la medesima controversia decisa dalla sentenza di primo grado, entro i limiti della devoluzione, quale risulta dagli specifici motivi di appello, che in nessun caso possono ampliare la materia del contendere del primo giudizio, mediante l'introduzione di domande nuove. Tuttavia, il suddetto principio non risulta violato qualora in appello venga proposta in via subordinata, e accolta, una domanda implicitamente contenuta in quella proposta con il ricorso di primo grado e riproposta in appello. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito che – in riferimento a domanda di un pediatra in regime di convenzione volta ad ottenere il pagamento di tutti i compensi non corrisposti per prestazioni rese ad assistiti eccedenti il massimale, proposta in primo grado e riproposta in appello – ha accolto la domanda subordinata, avanzata solo in appello, di pagamento delle sole voci relative all'onorario professionale e alla quota aggiuntiva professionale, di cui all'art. 29, lett. a) e b), del Ccnl, reso esecutivo con il D.P.R. n. 315 del 1990).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.