Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7917 del 26 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle controversie agrarie, cui è applicabile il rito del lavoro, il ricorso introduttivo e la memoria difensiva delimitano ab initio processualmente e nel merito, l'intero ambito del dibattito, con i temi ed i punti da discutere, e costituiscono atti il cui contenuto le parti non hanno facoltà di ampliare a seconda delle proprie esigenze difensive, sicché la parte convenuta, che non abbia proposto le eccezioni, processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio con la memoria difensiva tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, incorre nella decadenza di cui all'art. 416 c.p.c., mentre a tali termini di decadenza si sottrae il convenuto che si sia limitato a dedurre fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa aventi natura di mere difese. Ne consegue che, rispetto alla domanda di rilascio del fondo che l'attore assuma detenuto senza titolo per mancata realizzazione, alla morte dell'affittuario, delle condizioni di cui all'art. 49 della legge 203/1982 in capo agli eredi per il loro subingresso nel rapporto agrario, la deduzione dei convenuti che (invocando gli effetti di cui al precedente art. 48 della detta legge) oppongano la preesistente attualità del rapporto agrario intercorrente tra il concedente e l'impresa familiare coltivatrice della quale dichiarano di continuare a far parte dopo la morte dell'originario capofamiglia costituisce tipica eccezione riconvenzionale, che amplia l'ambito del dibattito processuale poiché richiede al giudice di conoscere ed eventualmente predicare l'esistenza di un diverso diritto. (Nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha così accolto la domanda di rilascio del fondo avanzata dal proprietario considerando che la detta eccezione doveva essere proposta, dagli eredi dell'affittuario defunto, con la memoria e non, come nella specie, con le note difensive).

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