Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6142 del 26 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sospensione necessaria del processo per pregiudizialità di altro procedimento, la improcedibilità del procedimento pregiudiziale può essere rilevata e dichiarata solo dal giudice competente per quel procedimento, non anche dal giudice del procedimento pregiudicato, che, verificato il rapporto di pregiudizialità, deve limitarsi a sospendere il procedimento pendente dinanzi a sé. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, legittimamente, il giudice di merito, in sede di opposizione allo sfratto per morosità, si era limitato a sospendere il procedimento per pregiudizialità di altro procedimento avente ad oggetto la compensazione dei rispettivi crediti senza valutare e statuire sulla procedibilità del procedimento pregiudiziale).

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