Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11213 del 23 ottobre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie (nella specie: deroga alla competenza territoriale) ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c. č requisito per l'opponibilitā delle clausole medesime al contraente aderente (che č il solo legittimato a farne valere la mancanza), ma non anche per la loro efficacia nei confronti della stessa parte che le ha predisposte.

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