Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 17564 del 1 settembre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del decisum della sentenza di cassazione concreta denuncia di error in procedendo (art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.) per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto. Peraltro, tenuto conto che all'interpretazione del giudicato deve farsi luogo alla stregua dell'interpretazione delle norme piuttosto che alla stregua dell'interpretazione dei negozi e degli atti giuridici, nessuna deroga soffre il suddetto principio nel caso in cui il principio di diritto non risulti espressamente enunciato nella sentenza di cassazione, ma debba essere enucleato dall'intero corpo della decisione, trattandosi di circostanza incidente esclusivamente sul tasso di difficoltą dell'accertamento, non diversamente da quanto accade in presenza di una norma giuridica di incerto significato, del tutto priva di rilievo per la definizione dei poteri della Corte di cassazione, atteso che il giudice di legittimitą accerta l'esistenza e la portata del giudicato interno rappresentato dalla sentenza rescindente con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, a cominciare dalla sentenza rescindente, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito.

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