Cassazione civile Sez. II sentenza n. 569 del 19 gennaio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata approvazione per iscritto delle clausole onerose indicate nell'art. 1341 c.c. ne comporta la nullitą, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimitą dinanzi alla Corte di cassazione, sempreché i presupposti di fatto della detta nullitą (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino gią acquisiti agli atti del processo.

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