Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1616 del 28 gennaio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove l'agente abbia dedotto in primo grado l'inadempimento di una convenzione intercorsa con il preponente, intesa a regolare le modalitā di scioglimento del contratto di agenzia, ed abbia domandato la risoluzione di tale convenzione e il risarcimento dei conseguenti danni, č inammissibile, ai sensi dell'art. 437 c.c., la domanda formulata in appello volta ad ottenere le indennitā previste dall'art. 1751 c.c., relative alla cessazione del contratto di agenzia.

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