Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 14430 del 29 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento che nega la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. al pari di quello che la dispone o la revoca, ha carattere ordinatorio e non decisorio, in quanto regola lo svolgimento del processo senza pronunziare sulle pretese dedotte in giudizio, e, pertanto, è soltanto revocabile da parte del giudice che lo ha emesso, ma non è suscettibile di impugnazione, neppure mediante ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione, ancorché adottato erroneamente sotto forma di sentenza, né nei suoi confronti è possibile esperire il regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c. come sostituito dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353, in quanto tale possibilità è esperibile solo contro i provvedimenti che dichiarano la sospensione.

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