Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13348 del 19 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Le opposizioni relative alla regolaritą formale del precetto, attenendo al controllo dello svolgimento del processo esecutivo, si propongono ai sensi dell'art. 617 c.p.c. prima che sia iniziata l'esecuzione, nel termine di cinque giorni dalla notificazione del precetto medesimo, a pena d'inammissibilitą denunciabile e dichiarabile – trattandosi di presupposto processuale – anche in sede di legittimitą.

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