Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13121 del 15 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di arbitrato, qualora la parte promuova nei confronti dei medesimi contraddittori un giudizio davanti al giudice ordinario avente identitą, totale o parziale, di oggetto, tale comportamento costituisce implicita rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria, restando, cosģ, ad essa preclusa la possibilitą di far successivo ricorso al procedimento arbitrale (nella specie, il ricorrente, impugnando il lodo ne aveva eccepito la nullitą, per essere intervenuta rinuncia implicita alla clausola compromissoria, in quanto presso il giudice ordinario era pendente fra le stesse parti, da epoca anteriore all'inizio del procedimento arbitrale, un giudizio avente identico oggetto).

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