Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12948 del 13 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche nel nuovo contesto di cui alla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, con cui č stato novellato l'art. 111 Cost., la composizione del collegio giudicante č immodificabile solo dal momento dell'inizio della discussione, mentre, prima di tale momento, č rimessa al giudizio insindacabile del presidente del tribunale o della corte la sostituzione dei giudici che compongono il collegio, ancorché gli stessi abbiano giā concorso ad emettere sentenza non definitiva.

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