Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1167 del 23 gennaio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

L'opposizione agli atti esecutivi va proposta nel termine di decadenza di cinque giorni dal compimento della attivitą di cui si assume la nullitą; ne consegue che, ove si denunci di nullitą l'attivitą di patrocinio svolta dal difensore comparso in sostituzione del collega senza adeguata delega scritta nel corso del processo esecutivo, tale nullitą va fatta valere con opposizione agli atti esecutivi da proporsi – a pena di inammissibilitą – nei cinque giorni dallo svolgimento delle singole udienze all'interno delle quali l'attivitą del sostituto del difensore si era esplicata.

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